Pensione anticipata con part-time: chi può farne richiesta senza penalizzazioni

La pensione anticipata rappresenta una delle principali possibilità per terminare la carriera lavorativa prima del raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Negli ultimi anni, si è ampiamente discusso sull’accesso a questo trattamento in presenza di un rapporto di lavoro part-time, senza incorrere in penalizzazioni sull’importo dell’assegno previdenziale. La normativa vigente offre alcune soluzioni che consentono di valorizzare anche i periodi non lavorati, a patto che vengano soddisfatti precisi requisiti contributivi e contrattuali.

Requisiti generali per la pensione anticipata

Attualmente, la pensione anticipata è accessibile ai lavoratori che rientrano nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), in forme sostitutive o esclusive dell’AGO, o nella Gestione Separata. Il criterio fondamentale per l’accesso, sia per chi ha una storia contributiva antecedente al 31 dicembre 1995 che per chi ha iniziato a versare dopo tale data, è il possesso di una determinata anzianità contributiva:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

Questi requisiti, in vigore almeno fino al 31 dicembre 2026, prevedono inoltre che almeno 35 anni di contribuzione siano effettiva, escludendo dal conteggio i periodi di malattia, disoccupazione o altre prestazioni assimilate . I lavoratori che hanno iniziato a versare contributi esclusivamente dopo il 31 dicembre 1995 sono soggetti al sistema contributivo, ma le soglie richieste restano identiche .

Part-time e diritto alla pensione

In caso di contratto di lavoro part-time, la normativa distingue tra diverse tipologie di part-time, tra cui:

  • Part-time orizzontale: lavoro ridotto ogni giorno della settimana
  • Part-time verticale o ciclico: lavoro pieno alcuni giorni, settimane o mesi dell’anno e assenza negli altri periodi

L’articolo 1, comma 350, della Legge 178/2020 ha introdotto un importante cambiamento: i periodi non lavorati nell’ambito di un part-time verticale o ciclico sono riconosciuti utili ai soli fini del diritto alla pensione, ma non per il calcolo dell’importo dell’assegno. Questo significa che per i lavoratori che hanno avuto un part-time verticale, gli anni lavorati “a singhiozzo” vengono valorizzati come anni pieni ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, senza subire penalizzazioni per le frazioni non lavorate nel periodo di durata contrattuale .

Tuttavia, l’intero periodo è conteggiato solo per il diritto a pensione e non anche per la misura: la parte economica dell’assegno sarà proporzionata ai contributi effettivamente versati nei periodi lavorati.

Modalità di richiesta per accedere senza penalizzazioni

La richiesta della pensione anticipata con part-time senza penalizzazioni è possibile quindi per:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno contratti part-time verticale o ciclico, già conclusi o in corso
  • Lavoratrici e lavoratori che maturano il requisito contributivo richiesto nonostante le interruzioni lavorative tipiche del part-time verticale (ad esempio, lavoratori stagionali o con cicli alterni)

La procedura di richiesta prevede:

  • Certificazione della posizione contributiva e lavorativa presso l’INPS
  • Verifica del tipo e della durata del part-time attraverso la documentazione fornita dal datore di lavoro
  • Calcolo degli anni utili ricomprendendo i periodi non lavorati solo per il diritto e non per la misura dell’assegno

Va sottolineato che la misura relativa al part-time agevolato per l’anticipo pensionistico — una particolare misura sperimentale, attualmente non più attiva — era accessibile ai lavoratori del settore privato vicini alla pensione di vecchiaia fino al 31 dicembre 2018. Quella opzione, però, oggi non è prevista dalla normativa corrente .

Tipologie di part-time utili per il diritto alla pensione anticipata

Per beneficiare della valorizzazione dei periodi “vuoti” ai fini del requisito contributivo per la pensione anticipata, è indispensabile possedere un contratto part-time “verticale o ciclico”. Ecco nel dettaglio cosa si intende per queste tipologie:

Part-time verticale

Il part-time verticale prevede che il lavoratore presti attività lavorativa a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno. Ad esempio, una persona che lavora solo da settembre a dicembre ogni anno rientra in questa casistica.

Part-time ciclico

Si riferisce ai casi in cui si alternano periodi di lavoro e periodi di totale sospensione, secondo una cadenza determinata dal contratto (ad esempio, lavoro pieno ogni due settimane, poi due settimane di inattività). In entrambe le situazioni, l’intero periodo contrattuale viene considerato utile per il diritto alla pensione .

I vantaggi per chi accede con questi requisiti

L’applicazione di questa norma offre diversi vantaggi a chi ha sviluppato una carriera con periodi di part-time verticale o ciclico:

  • Accesso alla pensione anticipata anche in presenza di interruzioni lavorative programmate
  • Nessuna penalizzazione relativa ai periodi non lavorati ai fini del diritto a pensione
  • Maggiore flessibilità per lavoratrici e lavoratori con esigenze familiari o soggettive particolari

Va precisato che la misura dell’assegno pensionistico dipenderà comunque dalla contribuzione effettivamente versata durante i periodi lavorati.

Chi vuole approfondire la disciplina del lavoro a tempo parziale può consultare la voce relativa al lavoro part-time su Wikipedia.

In sintesi, l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni è possibile per chi ha svolto attività in part-time verticale o ciclico, a patto che venga raggiunto il requisito contributivo previsto dalle normative specifiche. Questi lavoratori possono fare richiesta della prestazione presentando la documentazione che attesta la tipologia e la durata del contratto. I periodi non lavorati saranno validi ai soli fini del diritto a pensione ma non influiranno negativamente sull’accesso, sebbene incideranno sull’importo finale dell’assegno erogato.

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